TESTO ART. 13 LEGGE
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1. In relazione al trattamento di dati
personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al
registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di
trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato
all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del
responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati
personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione
in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè
della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;la richiesta
può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,
qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai
numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il
loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè
pertinenti allo scopo della raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al
trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di
informazioni commerciali o di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta ovvero per il compimento di
ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il
momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilita' di
esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1,
lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non
risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese,
non superiore ai costi
effettivamente sopportati, secondo le
modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai
dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma
1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto
professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla
fonte della notizia . |